Sindacati

Questa pagina è stata aggiornata il 10-12-2023

Libertà di organizzazione sindacale

I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente (articolo 18 della Costituzione) e , secondo l’articolo 39, la libertà di organizzazione sindacale è garantita sia sul piano individuale, sia su quello collettivo. Il diritto di associazione è riconosciuto in tutte le imprese, i sindacati possono organizzarsi liberamente in tutti gli stabilimenti produttivi e la discriminazione per ragioni sindacali è vietata.

Fonte: articoli 14-15 dello Statuto dei Lavoratori

Libertà di contrattazione collettiva

Il diritto alla contrattazione collettiva è garantito dall’articolo 39 della Costituzione, anche se questo stesso articolo prevede anche la registrazione dei sindacati, cosa che però non ha mai trovato attuazione nella pratica. Non c’è alcuna altra legge che regoli la registrazione dei sindacati, quindi questi operano come associazioni di fatto e i contratti collettivi sono soggetti al codice civile come generali contratti fra due parti.

La Costituzione italiana prevede, ai sensi dell’articolo 99, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), che è composto da esperti e rappresentanti delle categorie economiche, in una misura tale da tener conto della loro importanza numerica e qualitativa. Esso funge da organo consultivo per il Parlamento e per il governo sulle questioni e con le funzioni che seguono. Il CNEL può promuovere iniziative legislative e contribuire alla redazione della legislazione economica e sociale secondo i principi e nei limiti previsti dalla legge. Il Consiglio è stato istituito dalla legge n. 3 del 1957, mentre la sua composizione è disciplinata dalla legge n. 936 del 1986. Il Consiglio è composto da 64 consiglieri: 22 rappresentanti dei lavoratori; nove rappresentanti dei lavoratori autonomi; 17 rappresentanti dei datori di lavoro / imprenditori; sei rappresentanti delle organizzazioni no-profit e 10 esperti nominati dal governo. Il mandato del Consiglio è di cinque anni ed è rinnovabile.

Diritto di sciopero

Il diritto di sciopero è tutelato dall’articolo 40 della Costituzione. Lo stesso articolo afferma anche che tale diritto può essere esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano, come la legge 146 del 12 giugno 1990, che disciplina gli scioperi nel settore pubblico. I lavoratori in sciopero non possono essere sostituiti da nuove assunzioni a tempo determinato. L’esercizio del diritto di sciopero non può portare ad alcuna misura discriminatoria, come specificato negli articoli 15 e 28 dello Statuto dei Lavoratori: licenziamenti, assegnazioni di qualifiche o mansioni, trasferimenti o provvedimenti disciplinari non possono mai essere adottati come conseguenza dell’iscrizione a un sindacato o della partecipazione all’attività sindacale o a uno sciopero da parte dei lavoratori.

Leggi relative ai sindacati

  • Costituzione della Repubblica Italiana, 1948 / Constitution of the Italian Republic, 1948
  • Legge 20 maggio 1970 - Statuto dei lavoratori / Law of 20th May 1970, n. 300 - Workers' Statute
  • Legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 / Law of 12th June, 1990, n. 146, as modified by the Law of 11th april 2000, n. 83
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