Ferie e Festività

Questa pagina è stata aggiornata il 10-12-2023

Ferie pagate

La Costituzione prevede il diritto alle ferie annuali retribuite, che sono irrinunciabili (art. 36). I lavoratori hanno diritto ad almeno quattro settimane all’anno di ferie pagate, ma i contratti collettivi possono prevedere più giorni di ferie. I lavoratori metalmeccanici, per esempio, hanno diritto a un giorno in più di ferie a partire dai 10 anni di anzianità, e a un altro giorno in più dopo i 18 anni di anzianità di servizio. Il periodo minimo di quattro settimane non può essere mai sostituito dal pagamento dell’indennità corrispondente. Almeno due settimane di ferie devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione e, se richiesto dal lavoratore, possono essere consecutive. Le altre due settimane devono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. 

L’articolo 2109 del Codice Civile definisce le ferie retribuite come un periodo possibilmente continuativo e prevede che il tempo sia stabilito dall’imprenditore, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. 

Il datore di lavoro può sostituire le ferie con l’indennità corrispondente solo per i giorni eccedenti il periodo minimo di quattro settimane.

Fonte: Articolo 10 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213

Festività

Nelle giornate festive il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro e a percepire la normale retribuzione giornaliera. Le festività previste per legge includono feste nazionali e feste religiose di origine cristiana ed ebraica. Le giornate festive non possono in nessun caso risultare in una perdita di retribuzione per il lavoratore. 

Le festività previste dalla legge sono:

Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua (giorno dopo Pasqua), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione / Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre), Santo Patrono (diverso per ogni comune).

Fonte: Articolo 5 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90; Legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90, Legge n. 54/1977; D.P.R. n. 792/1985; Legge n. 336/2000

Riposo settimanale

Il riposo settimanale è previsto dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003: i lavoratori hanno diritto a un giorno di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive. Di solito il giorno di riposo coincide con la domenica ma può essere fissato anche un giorno diverso (articolo 9). 

I minori hanno diritto ad almeno due giorni di riposo settimanale, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica. Per ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il riposo minimo per i minori può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attività lavorative di tipo culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, e, solo nel caso in cui si tratti di adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

Un decreto legislativo del 2013 stabilisce la durata del riposo giornaliero per i lavoratori adulti e adolescenti. Se la giornata lavorativa eccede le sei ore, i lavoratori adulti hanno diritto ad una pausa. La durata e le condizioni del riposo giornaliero sono stabilite nei contratti collettivi. Se nel contratto collettivo non c’è alcun riferimento alle pause, i lavoratori hanno diritto ad una pausa di almeno dieci minuti. Per quanto riguarda i lavoratori adolescenti e minorenni, il loro orario di lavoro non può eccedere le quattro ore e mezza giornaliere senza una pausa di un’ora. Il contratto collettivo (o l’autorizzazione da parte dell’ispettorato provinciale del lavoro) può ridurre il riposo giornaliero per i lavoratori adolescenti o minori a 30 minuti.

Il riposo giornaliero deve essere di 11 ore consecutive ogni 24 ore.

Fonte: Articolo 13 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345; Art. 8 del Decreto Legislativo dell’8 aprile 2003, n. 66; Art. 20 della Legge del 17 ottobre 1967, n. 977, modificata dal Decreto Legislativo del 4 agosto 1999, n. 345

Leggi sulle ferie e le festività

  • Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, aggiornato nel 2013) / Civil Code (Royal Decree of 16th March 1942, n. 262, revised in 2013)
  • Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 / Legislative Decree of 4th August 1999, n. 345
  • CCNL Metalmeccanici / Metal Workers collective agreement
  • Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213 / Legislative Decree of 8th April 2003, n. 66, as modified by the Decree of 19th July 2004, n. 213
  • Legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90 / Law of 27th May 1949, n. 260, as modified by the Law of 31th March 1954, n. 90
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