I riposi e le ferie
Tutto sul riposo giornaliero e settimanale e le ferie: l'orario massimo di lavoro nella singola giornata, il giorno di riposo settimanale, l'irriducibilità del periodo di ferie, la maturazione.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
(Articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana)
Il riposo
Secondo quanto affermato dalla Costituzione, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite sono un diritto di tutti i lavoratori.
La legge stabilisce la durata massima della giornata lavorativa in maniera indiretta: visto che il lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore di riposo consecutivo, ne consegue che, ogni 24 ore, le ore lavorate possono essere al massimo 13. Inoltre, ogni 6 ore di lavoro si ha diritto ad almeno 10 minuti di pausa.
Ogni 7 giorni, il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
La contrattazione collettiva può naturalmente stabilire migliori condizioni per il lavoratore, o modificare le caratteristiche del riposo settimanale.
Le ferie
Fatte salve condizioni più favorevoli stabilite dai contratti collettivi, il periodo annuale di ferie non deve essere inferiore a 4 settimane.
Due di queste devono essere continuative (se il lavoratore lo richiede) e devono essere godute nel corso dell'anno di maturazione. Il lavoratore deve usufruire delle altre due settimane entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, anche se lo strumento del rinvio non deve essere utilizzato in maniera sistematica.
La scelta del periodo di ferie deve essere fatta tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.
Le ferie non possono mai essere sostituite dal pagamento della cosiddetta indennità sostititutiva per le ferie non godute e possono essere monetizzate solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Questo vale non solo per le quattro settimane minime, ma anche per eventuali altre ferie aggiuntive.
Il diritto alle ferie matura giorno per giorno, a partire dall'instaurazione del rapporto di lavoro, in misura proporzionale alla durata della prestazione di lavoro.
Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66



