Disoccupazione

Questa pagina è stata aggiornata il 10-12-2023

Disoccupazione

Per usufruire della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) bisogna aver perso involontariamente un lavoro con contratto subordinato (esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli) ed essere registrati come disoccupati. Chi ha lavorato per almeno 30 giorni nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione e ha accumulato almeno tredici settimane di contributi negli ultimi due anni ha diritto ad usufruire dell’indennità NASpI per un massimo di 24 mesi per chi ha lavorato negli ultimi 4 anni, che scenderanno a 18 mesi dall'1 gennaio 2017. 

L’importo dell’indennità è calcolato sulla retribuzione del lavoratore negli ultimi quattro anni prima della disoccupazione e sul numero di settimane di contribuzione. Se lo stipendio mensile nel 2015 è stato inferiore a 1195 euro lordi, l’indennità sarà del 75%, se è stato superiore ai 1195 euro lordi l’indennità sarà del 75% più il 25% della parte di stipendio eccedente. L'indennità non può comunque superare i 1300 euro lordi. L’indennità è ridotta del 3% ogni mese a partire dal quinto mese.

Nel 2015, i lavoratori con contratti di collaborazione (co.co.co.) o a progetto (co. pro.) che perdono involontariamente il lavoro e che sono iscritti alla Gestione Separata Inps possono usufruire del sussidio Dis-Coll. Per avere l'assegno, bisogna aver versato almeno tre mesi di contributi a partire dall'1 gennaio 2014. Inoltre, almeno un mese di contributi deve essere stato versato nel 2015 o il lavoratore deve avere avuto un contratto di durata superiore a 30 giorni. L'importo è calcolato come quello della NASpI. Anche questa indennità è ridotta del 3% ogni mese a partire dal quinto mese.

L'indennità è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2014 e la data del licenziamento. La durata massima è in ogni caso di sei mesi.

Alla scadenza della NASpi, alcuni lavoratori in particolare difficoltà possono usufruire di un'indenntà extra, denominata Asdi.

Fonte: Decreto legislativo n. 22/2015

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