Protezione

Questa pagina è stata aggiornata il 10-12-2023

Lavori vietati

La lavoratrice incinta o che ha partorito o adottato un bambino che ha meno di sette mesi, deve informare il datore di lavoro della propria condizione (articolo 6 del decreto n. 151). 

Il cosiddetto Testo Unico (decreto n. 151) stabilisce i doveri del datore di lavoro per la tutela e la protezione della lavoratrice incinta o madre di un bambino di età inferiore ai sette mesi. In particolare, è vietato assegnare alle lavoratrici lavori pericolosi, faticosi o insalubri, o che prevedano il trasporto o sollevamento di oggetti pesanti. Il lavoratore deve proporre alla donna una diversa mansione compatibile con la sua condizione, ma senza modificare la retribuzione. Il mancato rispetto di queste norme prevede il carcere fino a sei mesi. (Articolo 7)

Durante la gravidanza e finché il bambino compie un anno, la lavoratrice ha il divieto assoluto e inderogabile di svolgere il lavoro notturno. Il Decreto numero 66/2003 ha esteso la definizione di ‘lavoro notturno’ in questo caso specifico come il periodo compreso fra mezzanotte e le 6 del mattino.

Fonte: Articolo 11 del Decreto numero 66/2003

Divieto di licenziamento

Il licenziamento è vietato durante il periodo di gravidanza (dimostrata da certificazione medica), durante il congedo di maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’ingresso del bambino in famiglia). 

Il licenziamento è tuttavia permesso in caso di mancanza grave non connessa con la gravidanza da parte della lavoratrice, di cessazione dell’attività dell’azienda, di risoluzione del rapporto di lavoro, di esito negativo del periodo di prova.

Fonte: Articolo 54 del Decreto 151/2001

Diritto al rientro

Dopo aver usufruito del congedo di maternità/paternità/adozione o del congedo parentale, i lavoratori hanno diritto a rientrare nella stessa unità produttiva con le stesse mansioni (o equivalenti), e a lavorare nello stesso luogo in cui lavoravano al momento della maternità, o per lo meno nello stesso comune. Questo diritto si applica fino al compimento di un anno di età del bambino. Il lavoratore ha anche diritto agli aumenti di stipendio e alle migliori condizioni lavorative eventualmente sopraggiunti durante la sua assenza.  

Fonte: Articolo 56 del Decreto 151/2001

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