Infortuni sul Lavoro

Questa pagina è stata aggiornata il 10-12-2023

Inabilità / Infortuni sul lavoro

Gli infortuni sul lavoro si dividono in quattro categorie, a seconda dei loro effetti: (i) inabilità permanente assoluta, (ii) inabilità permanente parziale, (iii) inabilità temporanea assoluta e (iv) morte. Non c’è un’anzianità minima prevista per l’accesso alle indennità per infortuni sul lavoro. Gli infortuni occorsi durante il percorso per raggiungere o rientrare dal posto di lavoro sono coperti. 

I lavoratori che svolgono attività rischiose devono essere obbligatoriamente assicurati dal datore di lavoro.

 

L’indennità per inabilità permanente dipende dalla percentuale di inabilità. Se questa è inferiore al 5%, non è prevista alcuna indennità, mentre per inabilità dal 6 al 16% è prevista un’erogazione sotto forma di capitale. Una rendita mensile è invece erogata se l’inabilità permanente supera il 16%. 

 

L’indennità per inabilità temporanea causata da infortunio sul lavoro equivale al 100% dello stipendio ed è garantita per sei mesi (estendibili dai contratti collettivi).

 

In caso di decesso del lavoratore a causa di un infortunio fatale, è prevista un’indennità per i familiari. Il vedovo o la vedova ricevono il 50% dello stipendio annuale del lavoratore; ciascun figlio minorenne (o minore di 26 anni se studente, senza nessun limite di età se disabile) ha diritto dal 20% dello stipendio del genitore deceduto, mentre a ciascun figlio rimasto completamente orfano va il 40% dello stipendio. Se non c’è un partner né un figlio, ciascun genitore o fratello/sorella a carico ha diritto al 20% dello stipendio.

I familiari possono anche ricevere un’indennità sotto forma di capitale da uno speciale fondo ministeriale, che varia a secondo del numero dei membri del nucleo familiare e alla disponibilità del fondo. A questo anche diritto anche i familiari del lavoratore non assicurato. 

E’ prevista anche un’indennità per il funerale. 

Fonte: Articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, www.inail.it, articolo 85 del Decreto 30 giugno 1965, n. 1124

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