Malattia

Questa pagina è stata aggiornata il 10-12-2023

Congedo di malattia

Il lavoratore malato ha diritto a mantenere il posto di lavoro per il tempo previsto dalla legge o dai contratti collettivi. Durante la sua assenza, il lavoratore ha diritto a un’indennità economica per tutto il periodo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. (Articolo 2110 del Codice Civile) 

La durata del congedo di malattia è stabilita solitamente dai contratti collettivi ed è normalmente fissata a un massimo di 180 giorni l’anno, che possono essere però superati. I lavoratori metalmeccanici, per esempio, hanno diritto a 6 mesi di malattia pagata se hanno fino a 3 anni di anzianità, a 9 mesi di malattia se hanno fra i 3 e i 6 anni di anzianità, e a 12 mesi di malattia per chi ha più di 6 anni di anzianità.

Durante il congedo di malattia, il lavoratore ha diritto al 100% dello stipendio. Il 50-66,6 % del salario è di solito pagato dall’INPS e il datore di lavoro deve aggiungere quanto manca per raggiungere il 100% dello stipendio del lavoratore. I primi tre giorni di malattia sono sempre pagati dal datore di lavoro.

Assistenza sanitaria

I servizi di assistenza sanitaria sono forniti a tutti i cittadini italiani, che hanno diritto a ricevere qualsiasi cura richiesta dal loro stato di salute. Anche se l’assistenza sanitaria è completamente gratuita per alcune categorie (secondo l’età o il reddito, per le donne incinte, ecc.), di solito è richiesto un contributo economico da parte del paziente. Se il trattamento non è prescritto da un medico o fornito dal sistema ospedaliero pubblico, o se il paziente sceglie un dottore diverso da quello previsto dal sistema sanitario, il servizio fornito è a pagamento. 

Le prestazioni includono l’assistenza sanitaria collettiva preventiva in ambienti di vita e di lavoro, l’assistenza generale e specialistica a livello distrettuale, l’assistenza ospedaliera e domiciliare, l’assistenza riservata alla maternità, la riabilitazione, il pronto soccorso, gli esami.  

Fonte: Decreto del Presidente Consiglio Ministri, 29 novembre 2001

Periodo di comporto

Il periodo di comporto è la durata di mantenimento del posto di lavoro durante il congedo di malattia. Per legge il periodo di comporto per un lavoratore che ha fino a 10 anni di anzianità è di 3 mesi, che diventano 6 se il lavoratore ha più di 10 anni di anzianità. (R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825)

Tuttavia, secondo i contratti collettivi, di solito un datore di lavoro non può licenziare un lavoratore malato durante i primi 6 mesi (180 giorni) di malattia. Il contratto collettivo dei metalmeccanici prevede un periodo di comporto fino a 24 mesi.

Leggi sulla malattia

  • Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, aggiornato nel 2013) / Civil Code (Royal Decree of 16th March 1942, n. 262, revised in 2013)
  • CCNL Metalmeccanici / Metal Workers collective agreement
  • R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 / Royal Decree of 13th November 1924, n. 1825
  • Decreto Presidente Consiglio Ministri 29 novembre 2001 / Decree of 29th November 2001
  • Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 / Legislative Decree of 23rd February 2000, n. 38
  • Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 / Decree of 30th June 1965, n. 1124
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