Compensazioni Retributive

Questa pagina è stata aggiornata il 10-12-2023

Lavoro straordinario

Il normale orario di lavoro è di 40 ore la settimana (art. 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66). I dipendenti possono, tuttavia, lavorare oltre il normale orario e accordarsi con il datore di lavoro sugli straordinari: al massimo si possono fare in media 8 ore di straordinario la settimana, calcolate su un periodo fissato dai contratti collettivi (al massimo di 4 mesi, estendibili a 6) (art. 4). Le ore totali di straordinario non possono essere più di 250 in un anno.

Secondo l’articolo 5, le ore di straordinario devono essere compensate con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi, che possono anche prevedere, in alternativa o in aggiunta, un numero equivalente di ore di riposo compensativo. La maggiorazione retributiva non può comunque essere inferiore al 10% dello stipendio normale. Il Regio Decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692, e il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, permettono il ricorso al lavoro straordinario solo occasionalmente o nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di altri lavoratori; nei casi di forza maggiore o in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario può causare un pericolo serio e immediato alle persone o un danno alla produzione; nei casi di eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla produzione, e lo sviluppo di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, previa comunicazione all’Ispettorato del Lavoro. 

I contratti collettivi contengono solitamente disposizioni dettagliate sull’uso del lavoro straordinario, fissando le percentuali delle maggiorazioni e talvolta prevedendo l’obbligatorietà degli straordinari.

Il Contratto Collettivo Nazionale dei metalmeccanici, per esempio, fissa la percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario al 25% per le prime due ore e al 30% per quelle successive. Se gli straordinari sono festivi, sono pagati il 55% in più rispetto allo stipendio normale, se sono notturni il 50% in più. Il lavoro straordinario notturno nei giorni festivi è pagato il 75% in più.

Fonte: Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66; Regio Decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692

Lavoro notturno

Il periodo notturno è un periodo di almeno sette ore consecutive comprese tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoratore notturno lavora almeno tre ore al giorno durante il periodo sopraindicato, o svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi. In mancanza di contratto collettivo, si considera come lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi l’anno. Il limite degli ottanta giorni è riproporzionato in caso di lavoro part-time. 

Secondo l’articolo 13, il lavoratore notturno non può lavorare per più di 8 ore nelle 24 ore. L’eventuale definizione di un altro periodo su cui calcolare il limite, così come le riduzioni dell’orario di lavoro o i trattamenti economici indennitari sono affidati alla contrattazione collettiva.

I lavoratori metalmeccanici, per esempio, hanno diritto al 20% in più di stipendio per il lavoro notturno svolto fino alle 22 e al 30% per il lavoro notturno svolto dopo le 22. Se il lavoro notturno è svolto in un giorno festivo, l’indennità è del 60% dello stipendio normale (ma in caso di riposo compensativo, questa è ridotta al 35%).

Fonte: Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

Lavoro nel giorno di riposo settimanale

Il lavoratore privato del riposo settimanale – che ha cioè lavorato per più di 6 giorni consecutivi – ha diritto a un’indennità e al riposo compensativo. La percentuale dell’indennità è fissata dai contratti collettivi. I lavoratori del settore metalmeccanico, per esempio, hanno diritto al riposo compensativo e alla stessa indennità prevista per il lavoro nei giorni festivi, cioè il 10% in più rispetto allo stipendio normale.

Fonte: Articolo 5 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90; articolo 5 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213

Lavoro nei giorni festivi

Il lavoratore che lavora in un giorno festivo ha diritto a un’indennità. La percentuale è fissata dai contratti collettivi, che possono anche prevedere il riposo compensativo. Il CCNL dei lavoratori metalmeccanici, per esempio, prevede un’indennità del 50% in più rispetto allo stipendio normale. Nel caso in cui il lavoratore usufruisca del riposo compensativo, l’indennità è ridotta al 10% in più rispetto allo stipendio normale.

Fonte: Articolo 5 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90; articolo 5 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213

Leggi sulle compensazioni retributive

  • CCNL Metalmeccanici / Metal Workers collective agreement
  • Regio Decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692 / Royal Decree of 15th March 1923, n. 692
  • Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213 / Legislative Decree of 8th April 2003, n. 66, as modified by the Decree of 19th July 2004, n. 213
  • Legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90 / Law of 27th May 1949, n. 260, as modified by the Law of 31th March 1954, n. 90
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